Regolamento›Capo XVII
Art. 146
203 / 254Prezzo del noleggio delle caselle. Cauzione per le caselle chiuse
In vigore dal 1 ott 1982
Il prezzo del noleggio delle caselle è stabilito dal concessionario, ma non può essere inferiore, proporzionalmente, al canone mensile stabilito per i casellari gestiti dall'Amministrazione.
Per le caselle chiuse, inoltre, il concessionario deve esigere dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato, di importo non inferiore a quello fissato dall'Amministrazione postale per il proprio servizio di caselle chiuse. È vietato fare utilizzare una casella chiusa da più di un abbonato.
Per le caselle aperte che servano a più abbonati, il prezzo del noleggio ed il canone relativo debbono essere stabiliti come se ciascun abbonato usufruisse di una casella a sè.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-146