Regolamento›Capo III
Art. 14
31 / 254Corrispondenze vietate dall'art. 11, secondo comma, del codice postale
In vigore dal 1 ott 1982
Gli uffici postali di origine che, dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, rilevino gli elementi di cui al secondo comma dello del codice postale, devono, ove si tratti di corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile con facilità ed immediatezza rintracciare il mittente, invitare questo ultimo ad eliminare le espressioni e i disegni non ammessi e dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga effettuata.
Ove si tratti di telegrammi, gli uffici devono accertare l'identità personale del mittente e invitarlo a sottoscrivere l'invio.
Nel caso che il mittente non ottemperi all'invito rivoltogli, gli uffici postali devono inviare le corrispondenze ed i telegrammi al pretore perché si pronunci sulla loro inoltrabilità.
Debbono essere senz'altro trasmesse al pretore, ai fini della decisione circa l'inoltrabilità, le corrispondenze della specie non presentate allo sportello, per le quali non sia possibile rintracciare con facilità ed immediatezza il mittente.
Gli uffici postali di transito e di destinazione, ai quali pervengano corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono toglierli di corso e trasmetterli al pretore per le determinazioni in ordine alla loro inoltrabilità.
Qualora il pretore si pronunci per la inoltrabilità delle corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-14