Art. 134 · Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze inesitate
RegolamentoCapo XVII

Art. 134

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Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze inesitate

In vigore dal 1 ott 1982
Le agenzie debbono consegnare alla direzione provinciale delle poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai mittenti. Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute nel precedente relativo alle corrispondenze postali inesitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-134