Regolamento›Capo XVII
Art. 131
188 / 254Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusività
In vigore dal 1 ott 1982
Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale, annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione.
Non è consentito al concessionario includere in unica busta piè oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente.
Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca postale non annullata o di francobolli aventi un valore inferiore all'affrancatura ordinaria e non annullati, che fossero trovati presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque recapitati, si intendono accettati o recapitati in contravvenzione alla esclusività, senza pregiudizio dei provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico del concessionario.
La marca postale deve essere applicata anche sulle ricevute di ritorno e sulle risposte dei destinatari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-131