Regolamento›Capo XVII
Art. 129
186 / 254Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe
In vigore dal 1 ott 1982
L'Amministrazione ha facoltà di assentire ad enti od a privati la concessione per l'accettazione e la distribuzione per espresso di corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del comune di provenienza.
La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco".
L'Amministrazione determina, in ogni città, il numero delle concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la località in cui l'agenzia deve avere sede.
Il concessionario non può stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.
Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso la cui misura è stabilita dal capitolato d'oneri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-129