Art. 124 · Sospensione e revoca della concessione
RegolamentoCapo XVII

Art. 124

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Sospensione e revoca della concessione

In vigore dal 28 ott 1982
La concessione di servizi postali a soggetti che esercitino un'attività per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia è sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione medesima. La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n. 2) dell' del codice postale, è revocata, oltre che per mancato inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti e per fatti imputabili al concessionario, anche per sospensione o abbandono volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri. L'Amministrazione può revocare la concessione qualora accerti che il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni rese, anche al di fuori dell'orario di servizio, dal personale dipendente dall'Amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-124