Art. 123 · Cauzione
RegolamentoCapo XVII

Art. 123

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Cauzione

In vigore dal 1 ott 1982
A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e con le modalità fissate dal capitolato d'oneri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-123