Regolamento›Capo XVII
Art. 123
180 / 254Cauzione
In vigore dal 1 ott 1982
A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e con le modalità fissate dal capitolato d'oneri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-123