Art. 117 · Abuso di contrassegno ufficiale di francatura
RegolamentoCapo XVI

Art. 117

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Abuso di contrassegno ufficiale di francatura

In vigore dal 1 ott 1982
Qualora sorga il sospetto che un oggetto di corrispondenza spedito senza francatura e recante il contrassegno ufficiale di cui all' sia, in tutto o in parte, d'interesse privato, il destinatario deve essere invitato ad aprirlo nell'ufficio postale. Per l'apertura di tale corrispondenza si compila circostanziato verbale. Qualora il destinatario dichiari che la corrispondenza tratta di interessi privati in tutto o in parte, o contiene oggetti abusivamente spediti nell'interesse privato, deve richiuderla, imprimervi il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale, il quale la invia alla propria direzione provinciale per il seguito di competenza. Se invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che la spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio ne dà comunicazione al predetto organo provinciale, trasmettendo il solo verbale. Sono considerate di interesse privato, agli effetti del presente articolo, anche le spedizioni fatte per conto di uffici od enti che non sono ammessi al sistema di pagamento delle tasse previsto dall' del codice postale e le corrispondenze non aventi esclusivo carattere di servizio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-117