Art. 116 · Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario
RegolamentoCapo XVI

Art. 116

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Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ufficiali spedite con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell' del codice postale, debbono rispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-116