Art. 113 · Indirizzo delle corrispondenze in esenzione
RegolamentoCapo XVI

Art. 113

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Indirizzo delle corrispondenze in esenzione

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ufficiali che hanno corso mediante il pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalità previsti dall' del codice postale debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorità ed agli uffici destinatari. Sono esclusi gli indirizzi nominativi ad eccezione dei casi previsti dall' del codice postale e delle corrispondenze che i capi degli uffici statali ricevono dagli uffici stessi quando si trovino fuori residenza nonché di quelle dirette ad autorità o a pubblici ufficiali, appartenenti ad uffici statali, quando si trovino fuori sede per le loro attribuzioni, nel qual caso, però, deve esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-113