Art. 106 · Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico
RegolamentoCapo XV

Art. 106

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Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico

In vigore dal 1 ott 1982
Nelle località ove esiste impianto di posta pneumatica le corrispondenze epistolari che si possono piegare od arrotolare per l'introduzione negli astucci, che siano nei limiti di peso stabiliti e per le quali sia stata corrisposta la relativa tassa speciale, sono avviate dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello di distribuzione se dirette nella stessa città e a quello di spedizione se dirette fuori della città stessa per avere successivamente il trattamento normale. È vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere di cui si richiede l'avviamento per posta pneumatica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-106