Regolamento›Capo XIII
Art. 100
157 / 254Obbligo del destinatario di rilasciare ricevuta delle raccomandate a lui dirette
In vigore dal 1 ott 1982
Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire in suo nome ai sensi dei precedenti , non può ritirarli senza averne rilasciata preventivamente ricevuta all'ufficio postale od all'agente incaricato del recapito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-100