Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 set 1982
L'art. 811, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-14;635#art-2