Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 set 1982
L'ultimo comma dell'art. 228, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-14;634#art-2