Art. 9 · Istituzione, durata e funzionamento dei comitati Spese per l'elezione dei rappresentanti medici
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 9

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Istituzione, durata e funzionamento dei comitati Spese per l'elezione dei rappresentanti medici

In vigore dal 11 giu 1982
Istituzione, durata e funzionamento dei comitati Spese per l'elezione dei rappresentanti medici I comitati consultivi di cui ai precedenti sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo. I comitati predetti sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. In fase di prima attuazione del presente accordo, qualora oggettive difficoltà impediscano la costituzione dei comitati di cui agli , i compiti attribuiti ai medesimi sono demandati ai corrispondenti comitati di cui all'accordo nazionale per i medici di medicina generale. In caso di mancata costituzione anche di questi ultimi organismi, i compiti di cui sopra sono svolti, rispettivamente, dai comitati di gestione delle UU.SS.LL. e dai competenti organi regionali. Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai comitati di cui agli , sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica. Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici avviene con le stesse modalità di cui all'art. 36, comma settimo, dell'accordo per la medicina generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-9