Art. 6 · Massimale orario
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 6

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Massimale orario

In vigore dal 11 giu 1982
Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore. A livello regionale le parti firmatarie del presente accordo, in relazione ad esigenze di carattere locale, concordano criteri per la determinazione degli orari settimanali degli incarichi da attribuire tenendo presente che: salvo quanto disposto dalle lettere a), b) e d) dell' l'orario massimo di 24 ore può essere assegnato al medico che, per lo svolgimento di altre attività, non abbia un impegno settimanale superiore a 6 ore; l'orario settimanale di incarico è proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 6 e fino ad un massimo di 22. Per esigenze del servizio, d'intesa con l'interessato l'incarico può anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-6