Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 5
5 / 23Conferimento dell'incarico
In vigore dal 11 giu 1982
I medici titolari, da almeno dodici mesi, di incarico di guardia
medica in forma attiva nell'ambito della regione possono inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai comitati di gestione delle UU.SS.LL. della stessa regione, presso le quali intendono essere trasferiti, apposita richiesta di trasferimento.
Ciascun comitato di gestione entro il 30 novembre successivo forma una graduatoria annua delle domande pervenute, in base all'anzianità di incarico in guardia medica attiva; in caso di pari anzianità di servizio, si applicano i criteri di preferenza di cui all'ultimo comma dell'.
La graduatoria ha valore dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Gli incarichi vacanti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo vengono conferiti in via prioritaria ai medici che hanno inviato domanda di trasferimento e secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, gli incarichi
vengono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., di cui all', tenendo presente che ai medici i quali da almeno sei mesi, risultino residenti nell'ambito territoriale della U.S.L. ovvero nell'ambito comunale, quando si tratti di comuni comprendenti più UU.SS.LL., spetta un punteggio aggiuntivo pari ai 50% del punteggio conseguito.
A tal fine, il medico avente titolo in base alla posizione di
graduatoria è invitato, mediante lettera raccomandata A.R. a presentarsi presso la sede dell'U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito.
La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza
giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.
Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di
decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.
Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la
dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e
l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.
Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al
ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.
In caso di carenza della graduatoria di U.S.L., l'incarico è
conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale.
I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente
all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro status che comporti modifica dei requisiti, ovvero possa costituire motivo di incompatibilità, o, altrimenti, possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.
Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile la dichiarazione di cui all'allegato B.
In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per
evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in più UU.SS.LL.
Nel caso di servizi svolti, in forma di disponibilità, secondo
quanto previsto dal successivo , sono conferiti incarichi a tempo determinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-5