Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 3
3 / 23Incompatibilità
In vigore dal 11 giu 1982
Gli incarichi di cui all' del presente accordo non sono
conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che:
a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli
specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte.
Per la durata del presente accordo è consentito ai medici
confermati ai sensi della norma transitoria n. 1 di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unità.
Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attività di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della metà del massimale orario settimanale di cui al successivo . Non è consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto a) autolimitare il proprio massimale;
b) sia "associato" ai sensi della norma transitoria n. 3
dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti di cui al primo comma della lettera a) che precede.
Per la durata del presente accordo ai medici "associati" si
applica il disposto del secondo comma della lettera a);
c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti
convenzionati esterni;
d) svolga attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica è consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 6 ore settimanali.
In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non può superare la metà del massimale di cui al successivo ;
e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al
presente accordo presso altra U.S.L.;
f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di
interesse in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge numero 833/78;
g) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833/78;
h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente
da parte del Fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non è
compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attività di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attività debbano essere svolte.
L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta la immediata decadenza dell'incarico, che è pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex .
Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-3