Art. 21 · Quote sindacali
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 21

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Quote sindacali

In vigore dal 11 giu 1982
La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazioni dei compensi. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-21