Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 2
2 / 23Graduatorie
In vigore dal 11 giu 1982
Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui al
precedente è tratto dalle graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.
Non possono essere inseriti nelle graduatorie di cui al comma
precedente i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato una anzianità di laurea superiore a 15 anni.
I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie devono inviare, entro il 30 aprile di ogni anno, al comitato ex della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda - conforme allo schema allegato sub lettera A - corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati.
Nella domanda, a pena di nullità, devono essere indicate, in
ordine di preferenza le UU.SS.LL., fino a un massimo di cinque, presso le quali il medico aspira a svolgere la propria attività. Nel caso che una delle cinque UU.SS.LL. prescelte faccia parte di un comune comprendente più UU.SS.LL., la preferenza si intende riferita a tutte le UU.SS.LL. del comune.
Il comitato ex , in base ai titoli ed ai criteri di
valutazione di cui al successivo , predispone entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, articolandola, quindi, in base alle preferenze espresse dai medici, per le singole UU.SS.LL. - nell'ambito delle quali la programmazione regionale prevede l'istituzione dei servizi di guardia - specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, l'orario settimanale d'incarico acquisibile ai sensi del successivo , le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.
Il comitato di cui al comma precedente provvede, entro il 15
settembre, alla pubblicazione delle graduatorie, regionale e per UU.SS.LL., mediante affissione in apposito albo per la durata di quindici giorni.
I medici interessati possono inoltrare, entro il 15 ottobre, eventuali istanze di riesame della loro posizione al comitato predetto, il quale decide entro i successivi venti giorni e trasmette, quindi, le graduatorie - regionale e per UU.SS.LL. - all'amministrazione regionale per la successiva approvazione. Il relativo provvedimento dev'essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
L'amministrazione regionale invia tempestivamente il Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici della regione nonché ai comitati di cui agli .
I medici già inseriti nella graduatoria annuale, ai quali non sia stato conferito un incarico ai sensi delle presenti norme, presentando domanda per essere inclusi nelle graduatorie dell'anno successivo, devono corredarla soltanto della documentazione probatoria dei titoli che comportano modificazione del precedente punteggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-2