Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 11
11 / 23Cessazione e sospensione dall'incarico
In vigore dal 11 giu 1982
L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo,
oltre che per le cause di decadenza di cui agli , ultimo comma, e 20, ultimo comma, cessa:
1) per compimento del 65° anno di età;
2) per provvedimento adottato dalle commissioni di cui all';
3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo
punito con la reclusione;
4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di
aggiornamento di cui al seguente ;
6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.
Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per:
a) provvedimento delle commissioni di cui all';
b) sospensione dall'albo professionale;
c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati
motivi di studio dipendenti dall'assegnazione di borse di studio. A decorrere dal 1 gennaio 1982 e per tutto l'arco della durata della presente convenzione possono essere consentiti a tali titoli due soli periodi di assenza per una durata massima complessiva di dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-11