Art. 11 · Cessazione e sospensione dall'incarico
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 11

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Cessazione e sospensione dall'incarico

In vigore dal 11 giu 1982
L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza di cui agli , ultimo comma, e 20, ultimo comma, cessa: 1) per compimento del 65° anno di età; 2) per provvedimento adottato dalle commissioni di cui all'; 3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; 4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente ; 6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni. Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per: a) provvedimento delle commissioni di cui all'; b) sospensione dall'albo professionale; c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati motivi di studio dipendenti dall'assegnazione di borse di studio. A decorrere dal 1 gennaio 1982 e per tutto l'arco della durata della presente convenzione possono essere consentiti a tali titoli due soli periodi di assenza per una durata massima complessiva di dodici mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-11