Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 1
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In vigore dal 11 giu 1982
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA
MEDICA, AI SENSI DELL'ART. 48, LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.
(Sottoscritto presso il Ministero della sanità il 4 febbraio 1982)
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Istituzione del servizio
Ciascuna regione, sulla base delle proposte formulate dalle
UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui al successivo , programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-1