Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo I
Art. 8
8 / 25In vigore dal 8 lug 1982
I dati e le informazioni, comunicati dalle polizie straniere nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese, vengono acquisiti negli archivi elettronici del centro elaborazione dati, ai sensi dell', quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione verifica nei modi di cui all' del presente decreto, che i dati da acquisire non contrastino con il secondo comma del citato della predetta legge.
Le modalità tecniche relative all'acquisizione dei dati sono fissate dalla commissione di cui all', terzo comma, della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-8