Art. 7
Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 8 lug 1982
Le informazioni ed i dati sono acquisiti agli archivi magnetici del centro elaborazione dati, oltrechè dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, dalla pubblica amministrazione e da ogni altro soggetto presso il quale siano formati o conservati i documenti di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121. L'acquisizione presso pubbliche amministrazioni avviene secondo le modalità individuate dalla commissione tecnica di cui all', terzo comma, della citata legge e concordate con le amministrazioni stesse. I dati forniti al centro predetto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 165-ter del codice di procedura penale sono inseriti nelle procedure predisposte a norma dell', lettera b), del presente decreto. L'autorità giudiziaria che comunica al centro elaborazione dati, a norma dell'art. 165-ter del codice di procedura penale, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, può chiedere che gli stessi siano inseriti in speciali procedure alle quali possono accedere, a norma dell'art. 165-bis del codice di procedura penale, gli altri magistrati, indicati nello stesso articolo, con le modalità stabilite nell' del presente decreto. Le modalità tecniche relative alle operazioni di cui ai commi precedenti sono determinate dalla commissione prevista dall', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Le informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie possono essere acquisite, oltrechè nei casi e nei modi previsti dall' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, anche secondo le norme stabilite dall', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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