Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo I
Art. 6
6 / 25In vigore dal 8 lug 1982
La comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli uffici periferici delle forze di polizia ai fini della loro acquisizione agli archivi magnetici del centro elaborazione dati può avvenire o mediante comunicazione scritta, o direttamente attraverso terminali, nell'ambito delle procedure individuate a norma del precedente .
Le informazioni ed i dati non rientranti in procedure già automatizzate devono essere inviati all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione che provvederà alla loro preventiva classificazione, analisi e valutazione ai fini della eventuale immissione negli archivi magnetici del centro suddetto.
Le informazioni ed i dati immessi negli archivi magnetici sono esaminati con la periodicità da stabilirsi da parte della commissione tecnica di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, presso il centro elaborazione dati dai competenti funzionari ed ufficiali addetti all'ufficio di cui al comma precedente.
Ove nel corso dell'esame emergano dubbi circa la veridicità e l'attendibilità dei dati, l'ufficio dispone le opportune verifiche in merito per le conseguenti correzioni, integrazioni o cancellazioni, nei modi disciplinati nel titolo terzo del presente decreto.
Qualora l'ufficio predetto accerti che i dati sono stati raccolti in violazione dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, inibisce la loro conservazione negli archivi magnetici ed ordina l'eliminazione del relativo documento di riferimento all'ufficio che conserva il documento stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-6