Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo I
Art. 4
4 / 25In vigore dal 8 lug 1982
I documenti acquisiti dagli uffici o comandi delle forze di polizia che immettono le informazioni ed i dati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati devono essere conservati fino alle scadenze determinate dalla commissione tecnica di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, fatte salve le disposizioni di legge relative alla conservazione degli atti originali.
I capi degli uffici di cui al comma precedente sono responsabili della conservazione dei documenti.
La conservazione dei documenti inerenti a procedure di cui all', lettera a), del presente decreto può essere effettuata anche mediante microfilmatura sostitutiva, a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, eseguita con le modalità stabilite dalla commissione di cui al primo comma ed approvate nei modi di cui al terzo comma dello stesso art. 25.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-4