Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo III
Art. 22
24 / 25In vigore dal 8 lug 1982
Qualora avverso l'ordinanza prevista dal penultimo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia proposto ricorso per Cassazione, il cancelliere della Corte di cassazione, nei termini e con le modalità previste nell', comunica al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, copia integrale dei motivi del ricorso e degli eventuali motivi successivamente aggiunti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-22