Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici
Art. 2
2 / 25In vigore dal 8 lug 1982
Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure previste nel presente decreto vengono svolte dal centro elaborazione dati.
Tutte le attività affidate dal presente decreto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono effettuate sotto la responsabilità dei funzionari dirigenti, secondo la ripartizione delle relative competenze che sarà operata con il decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Nel decreto ministeriale di cui al comma precedente sarà indicato il componente della commissione tecnica di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che in caso di assenza o di impedimento può sostituire il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione nella presidenza della stessa commissione tecnica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-2