Art. 16
Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 8 lug 1982
I nominativi dei dipendenti delle Camere, eventualmente scelti a norma del terzo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, dal comitato parlamentare per assisterlo nelle verifiche di cui al precedente , sono previamente comunicati al Ministero dell'interno ai fini del rilascio del contrassegno prescritto per accedere ai locali del centro elaborazione dati. I predetti dipendenti devono, altresì, essere muniti del nulla osta di segretezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-16