Art. 14
Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo II

Art. 14

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In vigore dal 8 lug 1982
Le informazioni ed i dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono forniti alle polizie straniere, a condizione di reciprocità, nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, curate dal predetto ufficio, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese. L'ufficio medesimo verifica le procedure ed esamina i dati nei modi previsti dagli del presente decreto. In nessun caso potranno essere forniti i dati coperti da segreto istruttorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-14