Art. 13
Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 8 lug 1982
Gli operatori tecnici addetti al centro elaborazione dati dovranno essere muniti di apposito nulla osta di segretezza e dovranno osservare le norme di sicurezza da stabilirsi dalla commissione tecnica di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Lo stesso nulla osta è richiesto per gli operatori tecnici addetti ai terminali periferici abilitati all'accesso alle procedure di cui all', lettera b), del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-13