Art. 12
Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo II

Art. 12

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In vigore dal 8 lug 1982
Le modalità tecniche per l'accesso, attraverso la rete di terminali, alle diverse categorie di procedure, dati ed informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, secondo i livelli differenziati d'accesso di cui all' del presente decreto, sono stabilite dalla commissione di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Gli accessi via terminale devono essere registrati su appositi supporti magnetici da conservarsi a cura del predetto centro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-12