Art. 1
In vigore dal 8 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all' della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rd-1