Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 1 mag 1982
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-23