Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 giu 1982
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti: "I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purchè in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira. Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-9