Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 25 giu 1982
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: "Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-6