Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 25 giu 1982
Il terzo ed il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono sostituiti dai seguenti: "I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi. Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime".
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