Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 26 lug 1984
Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato; salvo quelle relative ai locali ed alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del presente D.P.R., ed ha inoltre dichiarato, visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-10