Art. 8
8 / 32Dichiarazioni ulteriori
In vigore dal 6 giu 1982
Gli editori di cui al precedente devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dal perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa.
I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell' della legge, nonché i trasferimenti di cui al primo comma, lettera b), dell' della legge, devono essere comunicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della società cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle società editrici di cui al terzo comma dell' e di cui al primo e terzo comma dell' della legge, l'efficacia della girata è subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi.
L'iscrizione può essere effettuata anche a cura del dante causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-8