Art. 6 · Disciplina dell'intestazione di azioni o quote

Art. 6

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Disciplina dell'intestazione di azioni o quote

In vigore dal 6 giu 1982
I titolari di azioni o quote di società editrici diversi da quelli previsti dal terzo comma dell' della legge, i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali. Gli obblighi di cui al quarto comma dell' della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie. Il divieto di cui al quinto comma dell' della legge si riferisce alle azioni o quote delle società editrici nonché delle società che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le società editrici medesime ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Le disposizioni di cui all' della legge si applicano alle società per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso decreto e successive disposizioni. Le imprese editrici costituite in forma di società per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell' dodicesimo comma, della legge limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.
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