Art. 32 · Disposizioni in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi

Art. 32

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Disposizioni in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi

In vigore dal 6 giu 1982
L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale-CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro. L'indennità aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facoltà di opzione per i benefici previsti dall'art. 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge. Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"-INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed il rimborso delle quote di anzianità maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 8
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