Art. 3 · Obbligo di iscrizione

Art. 3

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Obbligo di iscrizione

In vigore dal 6 giu 1982
Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all' della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo e quinto comma dell' della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa. La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell' della legge, sempre che questi ultimi non siano già stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda. Accertate la regolarità della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.
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