Art. 28 · Iscrizioni nel registro esercenti il commercio

Art. 28

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Iscrizioni nel registro esercenti il commercio

In vigore dal 6 giu 1982
Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all' della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune. Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite è subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.
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