Art. 23 · Esclusione dai benefici spettanti ai periodici

Art. 23

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Esclusione dai benefici spettanti ai periodici

In vigore dal 6 giu 1982
Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicità effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualità. Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorchè pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili. Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato dal Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 15 luglio 1960, e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce di per sè titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge.
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