Art. 2 · Organizzazione del registro

Art. 2

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Organizzazione del registro

In vigore dal 6 giu 1982
Il registro nazionale della stampa consta di: 1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto; 2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicità, nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli della legge. Tali atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresì inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono del pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell', sesto comma, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-2