Art. 16
16 / 32Limitazioni alle esclusive pubblicitarie
In vigore dal 6 giu 1982
Ai sensi del terzo comma dell' della legge nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva.
La concessionaria di pubblicità che controlli una società editrice ovvero che sia controllata da una società editrice o da società che controlli una società editrice non può esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-16