Art. 1
1 / 32Tenuta del registro nazionale della stampa
In vigore dal 6 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
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Tenuta del registro nazionale della stampa
Il servizio dell'editoria di cui all' della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa.
Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-1