Art. 1 · Tenuta del registro nazionale della stampa

Art. 1

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Tenuta del registro nazionale della stampa

In vigore dal 6 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: . Tenuta del registro nazionale della stampa Il servizio dell'editoria di cui all' della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa. Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli della legge.
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