Art. 19 · Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

Art. 19

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Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

In vigore dal 17 nov 2018
Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 5 OTTOBRE 2018, N. 126.

Note all'articolo

  • Il D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che nel presente provvedimento " , ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario centrale' e 'servizio medico a livello centrale' sono sostituite dalle seguenti: 'direzione centrale di sanita'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;338#art-19