Titolo III
Art. 55
76 / 78Disposizione finale
In vigore dal 25 giu 1982
Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli , ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei, posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall', fino a quello dei periti tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-55