Titolo III
Art. 52
73 / 78Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia
In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all', il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.
Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all', di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi.
Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-52